Statuto A.L.P. Associazione Lavoratori e Pensionati G. Marzotto
STATUTO
Articolo 1 : COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – INDIRIZZO
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’ associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata “ASSOCIAZIONE LAVORATORI E PENSIONATI GAETANO MARZOTTO”, in sigla “ALP G. MARZOTTO”.
L’Associazione ha sede in Valdagno (VI) in Via G. Marzotto n.3.
Articolo 2 : FINALITA’ – SCOPI – DURATA
2.1. L’Associazione è apartitica e apolitica; non ha finalità di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, ricreativa e civile nel campo del sociale, a favore dei soci, anche in situazioni di svantaggio fisico, economico, sociale e familiare.
2.3. L’Associazione ha durata illimitata.
2.4. Le finalità dell’Associazione si esauriscono nell’ambito dello stato italiano.
Articolo 3 : ATTIVITA’ PRINCIPALI
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:
3.1. Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva e sociale per dare agli associati momenti d’impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva.
3.2. Incentivare l’organizzazione d’iniziative sociali e culturali destinate in particolare agli associati in condizioni d’indigenza; raccogliere fondi ai fini di beneficienza verso soggetti non associati o d’autofinanziamento.
3.3. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si ripropone, predisponendo e gestendo strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d’attività e servizi compatibili con gli scopi sociali.
3.4. L’Associazione non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Articolo 4 : SOCI
4.1. L’Associazione è composta da:
soci Ordinari (coloro che versano la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo),
soci Sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie, secondo le modalità stabilite dal regolamento)
soci Onorari (coloro che, pur non avendo i requisiti richiesti dal presente Statuto, si sono distinti mediante opere specifiche e concrete in favore dell’Associazione).
I soci onorari debbono essere nominati, su proposta motivata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con voto palese ed a maggioranza assoluta.
4.2. L’Associazione garantisce il rispetto del principio della pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona.
4.3. All’Associazione possono aderire secondo le modalità fissate dal Regolamento, in qualità di soci tutti coloro che abbiano compiuta la maggiore età, condividono le finalità dell’Associazione, accettano il presente Statuto e il Regolamento dell’Associazione.
4.4. Il richiedente, in conformità a quanto previsto dal regolamento, acquisirà, ad ogni effetto, la qualità d’associato al momento dell’iscrizione nel Libro degli Associati.
4.5. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità od esclusione.
Per morosità si perde decorsi 30 giorni dalla diffida di adempiere al pagamento della quota sociale dovuta, su iniziativa del Consiglio Direttivo.
Articolo 5 : DIRITTI DEI SOCI
5.1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività e di accedere alle strutture dell’Associazione; all’informazione, all’accesso agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili.
5.2. Gli atti dell’Associazione sono consultabili presso la Sede sociale.
5.3. Ogni socio ha il diritto di partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio e salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento; in particolare i soci partecipano alle delibere relative all’approvazione o modifica dello Statuto e del Regolamento e all’elezione degli organi dell’Associazione. I nuovi soci che hanno presentato la domanda di iscrizione dal 1 Settembre al 31 Dicembre non partecipano alla votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno di iscrizione.
5.4. Ogni socio può proporsi quale candidato per gli Organi dell’Associazione stessa. Nel caso di più soci appartenenti allo stesso nucleo familiare, solo uno può essere eletto nelle cariche sociali.
5.5. Ogni socio ha diritto di recesso senza alcun onere.
5.6. Il mancato pagamento delle quote sociali, determina la sospensione dei diritti di voto, di elettorato attivo e passivo e di partecipare alle attività sociali, fino alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.
Articolo 6 : DOVERI DEI SOCI
6.1. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
6.2. Gli associati svolgono la propria attività nell’ambito dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, avendo unicamente diritto al rimborso delle spese documentate relative ad iniziative autorizzate.
6.3. Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
6.4. I soci devono:
osservare il presente Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
partecipare all’attività dell’Associazione;
non svolgere alcuna azione che possa essere in contrasto o pregiudiziale agli interessi dell’Associazione;
mantenere la riservatezza su argomenti particolari indicati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 : SANZIONI
7.1. In caso di comportamento personale che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, in relazione alla gravità dello stesso, al socio possono essere applicate le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione.
7.2 La proposta della sanzione può essere fatta da un qualunque consigliere e viene messa all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Ne viene inoltre data immediata comunicazione scritta all’interessato.
7.3. Il socio interessato, a seguito della comunicazione, può esercitare il diritto di contraddittorio e presentare controdeduzioni scritte, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.
7.4. Il Consiglio Direttivo valuta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione e delibera sulla stessa con voto segreto. La decisione sull’esclusione di un associato deve essere adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
7.5. L’associato interessato dal provvedimento di esclusione può proporre ricorso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Sul ricorso deciderà l’Assemblea appositamente convocata.
Articolo 8 : PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Articolo 9 : RISORSE FINANZIARIE
9.1. Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
quote associative, non restituibili né trasmissibili;
donazioni e lasciti;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.
9.2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
9.3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Articolo 10 : RENDICONTO ANNUALE
10.1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
10.2. Il bilancio preventivo, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di spettanza, deve essere approvato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
10.3. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio. Esso deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti.
10.4. Il bilancio è depositato presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della riunione dell’Assemblea ordinaria d’approvazione, per l’esame da parte dei Revisori dei Conti. Entro 15 giorni il Collegio dei Revisori deposita presso la sede sociale copia della relazione da allegare al bilancio consuntivo.
10.5. Nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, i soci possono prendere visione del bilancio consuntivo, completo di tutti i suoi allegati, presso la sede sociale.
Articolo 11 : AVANZO DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
11.1. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, né direttamente né in forma indiretta, ai soci o a terzi.
11.2. L’Associazione deve reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali.
Articolo 12 : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Articolo 13 : ASSEMBLEA DEI SOCI
13.1.L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
13.2. L’Assemblea è convocata quando sia richiesto dalla legge o dal presente Statuto e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità, e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’assemblea inoltre deve esser convocata dal Presidente a seguito di richiesta motivata scritta da parte del Consiglio Direttivo (con delibera di almeno i due terzi dei suoi componenti) o di almeno il 10% dei soci.
13.3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
13.4. L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci iscritti che possono esercitare il diritto di voto; mentre in seconda convocazione (a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione) è valida a prescindere dal numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
13.5. Salvo quanto previsto al punto 13.6., l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e rappresentati per delega.
13.6. E’ comunque richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
13.7. Le convocazioni delle Assemblee devono essere rese pubbliche tramite avvisi affissi all’albo della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
13.8. L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
effettua proposte per le attività istituzionali e complementari;
delibera l’approvazione del Regolamento interno e le sue variazioni.
13.9. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla sfiducia al Consiglio Direttivo.
13.10. Ogni socio ha diritto ad un voto.
13.11 I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. L’Associazione acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
13.12 È ammesso il voto per corrispondenza L’esercizio del diritto di voto per corrispondenza è cosi regolato:
l’organo sociale che convoca l’Assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;
la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano ottenere le schede per l’esercizio del voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede pervenute presso la sede sociale entro le 2 ore precedenti l’assemblea;
il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;
il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
– al momento della costituzione dell’Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
– al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.
Articolo 14 : CONSIGLIO DIRETTIVO
14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sempre in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea fra i soci.
14.2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
14.3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, sono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili non più di tre volte consecutive.
14.4 . La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto solo se il nuovo organo è stato ricostituito.
14.5. Decade il Consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
14.6. Il Regolamento dell’Associazione stabilisce le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati prima della scadenza.
14.7. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto prima della fine del mandato:
quando l’Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
quando per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea dei Soci;
quando nessuno dei consiglieri accetti la carica di Presidente;
quando l’Assemblea Straordinaria abbia votato la sfiducia.
Al verificarsi di uno di tali eventi il Collegio dei Revisori dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni del Consiglio saranno svolte dal Collegio dei Revisori.
14.8. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ad esclusione dei poteri riservati al Presidente ai sensi del successivo art.16
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo ed a parità di voti la decisione si considera rigettata. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14.9. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.10. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente, con voto palese o con voto segreto se richiesto da almeno tre consiglieri.
14.11. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
curare il conseguimento dei fini statutari;
amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
approvare il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea dei soci;
deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale sanzioni a loro carico;
predisporre nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto gli eventuali
regolamenti interni;
approvare la relazione morale tecnica della gestione sociale del Presidente da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
predisporre tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’ Assemblea;
stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria ed eventualmente straordinaria;
deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’ Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
nominare la Commissione Elettorale;
curare l’interesse dei soci e dell’Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri.
14.12. Il Consiglio Direttivo può assegnare particolari incarichi al Presidente, ad uno o più dei Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, o a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio di tali incarichi.
Articolo 15 : ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
15.1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tramite elezioni da indirsi con almeno 30 (trenta) giorni d’anticipo sulla data prevista di scadenza.
15.2. A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione Elettorale che è composta da 4 (quattro) soci non candidati alle elezioni.
15.3. Le elezioni si svolgono a scheda segreta con le modalità indicate nel regolamento interno.
Articolo 16 : PRESIDENTE
16.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha tutti i poteri conferitigli dallo Statuto e dalle leggi vigenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile non più di tre volte consecutive.
16.2 Il Presidente dovrà considerarsi decaduto prima della fine del mandato:
per dimissioni
per decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato
per morte.
La cessazione del Presidente per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sostituto ha accettato la nomina.
Ove per altri motivi venga a mancare la figura del Presidente, la rappresentanza dell’Associazione è provvisoriamente assunta dal Vicepresidente o, qualora manchi, dal più anziano dei Consiglieri in carica, che dovrà convocare senza ritardo il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
16.3. In particolare il Presidente:
convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
subito dopo la sua elezione, nomina il Tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio, ed il Segretario scelti tra i soci, e indica al Consiglio la sua preferenza per la nomina del Vice-Presidente.
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo successivamente allo stesso ratifica dei
provvedimenti adottati; a tal scopo egli dovrà senza indugio convocare il Consiglio;
redige il programma delle attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
gestisce i contatti con enti, associazioni o altro, stipula convenzioni ed accordi,
si occupa della gestione finanziaria dell’Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali;
procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti;
affida determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti e stabilendo i rimborsi per le eventuali spese effettive sostenute per l’Associazione.
16.4 Il Presidente può attribuire particolari incarichi al Vicepresidente o al Tesoriere (compresa la firma per agire sui conti bancari o postali della stessa).
Ove lo ritenga necessario, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di un Comitato Esecutivo, che lo affianchi nello svolgimento delle sue funzioni.
16.5 Alla scadenza del mandato, ove non rieletto, egli assume la carica onoraria di Past-President, con mere funzioni consultive al Presidente neo-eletto, al fine di porre l’esperienza maturata a disposizione dell’Associazione. Il Past-President non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non ha alcuna responsabilità a seguito delle attività dell’Associazione.
La carica di Past-President decade per decisione personale, per la perdita della qualifica di socio o, in ogni caso, decorso un anno dalla assunzione.
Articolo 17 : PRESIDENTE ONORARIO
17.1. L’Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell’Associazione con riferimento allo Statuto.
17.2. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al
pagamento della quota sociale.
17.3. La qualifica di Presidente Onorario esclude ogni responsabilità a seguito delle attività dell’Associazione.
17.4. La carica di Presidente Onorario decade per decisione personale, per morte o per delibera dell’Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 : VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 19 : TESORIERE
Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione in osservanza delle norme di legge e la gestione della cassa; predispone, dal punto di vista contabile, le bozze del bilancio consuntivo e di quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di pagamento o fatture presentate da fornitori o altri, congiuntamente al Presidente.
Articolo 20 : SEGRETARIO
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta dei registri verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del registro degli aderenti dell’Associazione.
Articolo 21 : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
21.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti nominati dall’Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità che regolano le elezioni del Consiglio. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
21.2. Il Collegio dei Revisori resta in carica per 3 (tre) anni. I suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.
In caso morte, rinunzia o decadenza di un componente nominato dall’Assemblea dei soci, il suo posto, fino alla scadenza originaria del Revi-sore sostituito, sarà rimpiazzato in ordine di votazioni dai primi nella graduatoria che seguono l’ultimo eletto dall’ Assemblea sociale; in caso di parità vale il primo sorteggiato. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Collegio proseguirà carente dei suoi membri fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Revisori sostituiti.
21.3. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente, almeno ogni trimestre, la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.
21.4. Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.
21.5 Esercita la funzione di controllo contabile nel corso dell’esercizio e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.
21.6. Al Collegio dei Revisori viene attribuita la funzione di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione.
21.7. I membri del Collegio, possono partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Articolo 22 : CARICHE ELETTIVE
22.1 I componenti degli Organi dell’Associazione svolgono la loro attività gratuitamente, sono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili non più di tre volte consecutive.
22.2 Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
maggiore età;
assenza di provvedimenti disciplinari sociali e civili in genere;
almeno due anni di iscrizione all’ Associazione.
22.3. Le cariche sociali sono incompatibili con quelle rivestite in ambito Comunale, Provinciale, Regionale o dello Stato Italiano. Non sono inoltre eleggibili i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rivestano ruoli direttivi o di rappresentanza.
La candidatura è inoltre interdetta ai membri della Commissione Elettorale.
22.4. Le elezioni degli organi sociali devono essere indette con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza del mandato.
Articolo 23 : SCIOGLIMENTO
23.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’ Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.
23.2. In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, è devoluto ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
23.3. Per gli adempimenti connessi allo scioglimento o alla liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore che svolgerà il mandato coadiuvato dal Vicepresidente e dal Tesoriere.
Articolo 24 : DISPOSIZIONI GENERALI
24.1. Tutti coloro che aderiscono all’Associazione e/o svolgono attività nell’ambito della stessa con qualifiche di dirigenti, soci o altro, hanno l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e regolamento; essi accettano la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottati dagli organi dell’Associazione.
24.2. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci me-desimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
24.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, per quanto applicabili.
24.4. Il presente Statuto è composto da 24 articoli dattiloscritti su diciassette pagine fino a questo punto.
Il Presidente Il Segretario